Leasing Finanziario
Il leasing è una formula di credito destinato alle persone fisiche titolari di partita IVA ed a persone giuridiche.
Il leasing finanziario, più frequentemente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
- il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario ossia è colui che acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore;
- l'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
- il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).
La Rata (R) di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale (C) da finanziare, cioè il costo di acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto (r), dal tasso del periodo (i), ad esempio tasso annuo diviso 12 per canoni mensili e dal numero di canoni (N).
Trattamento fiscale del leasing finanziario.
La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall'art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), introdotto con lo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto.
I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto gli automezzi a deducibilità limitata) e immobili.
Trattamento fiscale fino al 31/12/2007.
La durata minima dei contratti di leasing finanziario era così distinta per i beni aventi la seguente natura:
- Automezzi --> La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo.
- Beni mobili (esclusi gli automezzi) --> - La durata deve corrispondere almeno al 50% di quella prevista per l'ammortamento del bene.
- Beni immobili --> - La durata deve corrispondere almeno al 50% del periodo di ammortamento previsto per il bene, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.
Trattamento fiscale dal primo gennaio 2008.
La durata minima di questo tipo di contratti è così distinta per i beni aventi la seguente natura:
- Automezzi non strumentali --> La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo (non sono state previste modifiche rispetto alla normativa previgente).
- Beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) --> La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l'ammortamento del bene.
- Beni immobili --> La durata minima varia in relazione al coefficiente di ammortamento previsto per il bene immobile, con le seguenti regole: se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni; se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento; se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni.